Sez. 1, Sentenza n. 47084 del 17/07/2018 Cc. (dep. 16/10/2018) Rv. 274329 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Divieto di sospensione dell'esecuzione in relazione a condanne per reati ostativi – Estensione ai tossicodipendenti o alcooldipendenti aspiranti a programma di recupero – Sussistenza – Limiti.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell'alcooldipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)