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Sez. 4, Sentenza n. 28110 del 23/05/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 237053 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini processuali - Sospensione del periodo feriale - Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237053-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso con cui si assumeva che la presentazione della domanda di riesame avrebbe dovuto essere interpretata come volontà del difensore di non avvalersi della detta sospensione).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)