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Sez. 4, Sentenza n. 12001 del 28/02/2007 Cc. (dep. 22/03/2007) Rv. 236286 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proscioglimento prima del dibattimento - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236286-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La disciplina del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. è inapplicabile nel giudizio di appello, ciò dovendolo desumere dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 cod.proc.pen.: in particolare, l'art. 601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado, mentre l'art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale, non richiamando l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)