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Sez. 3, Sentenza n. 35577 del 27/06/2007 Ud. (dep. 26/09/2007) Rv. 237414 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Sentenza predibattimentale di proscioglimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237414-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento giacché il rinvio operato dall'art. 598 cod. proc. pen. alle norme del giudizio di primo grado non comprende la procedura, di natura eccezionale prevista dall'art. 469 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)