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Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 21/04/2006 Cc. (dep. 15/05/2006) Rv. 234452 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234452-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)