Sez. 6, Sentenza n. 21192 del 26/02/2007 Ud. (dep. 29/05/2007) Rv. 236624 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Configurabilità del reato - Necessità di individuazione dell'atto contrario al dovere di ufficio - Esclusione - Accertamento di una grave violazione dei propri doveri - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
Per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale (nella specie, contabilizzatore dei lavori per conto dell'A.N.A.S.) abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)