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Sez. 2, Sentenza n. 483 del 25/01/1982 (Rv. 418181 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA - SPAZI PER PARCHEGGI - RISERVA OBBLIGATORIA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLA, CONTENUTA NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI SINGOLI APPARTAMENTI, DI ESCLUSIONE DALL'ALIENAZIONE DELLA COMPROPRIETÀ DI TALI SPAZI O DEL GODIMENTO DI ESSI A TITOLO DI SERVITÙ - NULLITÀ - ATTO DI RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418181-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA - SPAZI PER PARCHEGGI - RISERVA OBBLIGATORIA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLA, CONTENUTA NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI SINGOLI APPARTAMENTI, DI ESCLUSIONE DALL'ALIENAZIONE DELLA COMPROPRIETÀ DI TALI SPAZI O DEL GODIMENTO DI ESSI A TITOLO DI SERVITÙ - NULLITÀ - ATTO DI RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE - NULLITÀ.*

L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150) - come introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 - che dispone l'obbligatoria "riserva", a servizio delle nuove costruzioni, di "spazi per parcheggi" - ha, per la finalità perseguita (ordinato assetto urbanistico), carattere imperativo ed opera non solo come norma di Azione, nel rapporto pubblicistico tra la P.a. E chi domanda la licenza edilizia, bensì anche come norma di relazione, nei rapporti privatistici concernenti detti parcheggi, in quanto pone un limite all'autonomia privata, sanzionando di nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., ogni convenzione che, per privato interesse del costruttore o del rivenditore degli immobili od anche dei condomini stessi, sottragga gli spazi suindicati alla funzione loro assegnata dalla legge. Ne deriva che va dichiarata nulla, per contrarietà alla disposizione imperativa in questione, sia la clausola con cui il costruttore od altri, nel vendere i singoli appartamenti, escludano dalla vendita la comproprietà dei locali di parcheggio, come parte di natura condominiale (art. 1117 cod. civ.), o, comunque, il godimento del servizio di parcheggio a titolo di servitù, sia l'atto con cui l'acquirente di un appartamento rinuncia al servizio medesimo, con il conseguente diritto di quest'ultimo di fruire del servizio e dell'alienante di esigere il relativo corrispettivo pecuniario. (V 6714/81; (V 4890/81, mass n 415620; (V 5300/78, mass n 395069; (contra 2452/81, mass n 413223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)