Sez. L, Sentenza n. 1237 del 06/02/1987 (Rv. 450759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PREVISIONI - IN GENERE - DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - RIDUZIONE DELLA PENSIONE GIÀ LIQUIDATA E DIRITTO ALLE DIFFERENZE DEI RATEI SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTI - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PREVISIONI - IN GENERE - DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - RIDUZIONE DELLA PENSIONE GIÀ LIQUIDATA E DIRITTO ALLE DIFFERENZE DEI RATEI SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTI - ESTENSIONE.*
Il diritto dell'assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, oppure la cosiddetta riliquidazione (nell'ipotesi di mutamento degli originari presupposti), è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale di cui all'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che trova applicazione solo riguardo ai ratei di pensione "liquidati" e non riscossi, né a quella, ugualmente quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., che si riferisce agli interessi ed in generale a tutto ciò che è "pagabile" periodicamente ad anno o in termini più brevi. La detta prescrizione decennale trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi di riduzione della pensione originariamente liquidata, per le differenze dei ratei successivamente riconosciute, ove non sia stato emesso il relativo provvedimento di liquidazione, senza che possa rilevare la determinabilità del quantum della prestazione previdenziale mediante un semplice calcolo matematico. (V 2160/85, mass n 440038; (V 3516/83, mass n 428408; (V 4422/82, mass n 422413; (V 2338/78, mass n 391736; (V 2249/77, mass n 385971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)