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Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430200 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*

Anche nell'ipotesi di reiterate malattie del lavoratore, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il superamento del periodo di comporto, durante il quale, a norma dell'art. 2110 cod. civ., è attribuita al lavoratore ammalato la garanzia assoluta della conservazione del posto, sia nel caso di malattia unica che in quello (da non confondere con il cosiddetto assenteismo, e cioè con le ripetute assenze di chi non sia ammalato) di malattia discontinua, dovuta a ricadute o all'insorgenza di nuove e diverse cause morbose. (V 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394910).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)