Sez. 5, Sentenza n. 19568 del 31/03/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247501 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Remissione della querela in udienza e relativa notifica al querelato per l'accettazione - Mancata comparizione di quest'ultimo in udienza - Integrazione della remissione tacita.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 cod. pen.). Ne deriva che integra l'accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell'intervenuta remissione, all'udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un'ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)