Sez. 6, Sentenza n. 48534 del 19/11/2003 Ud. (dep. 18/12/2003) Rv. 228599 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Censure formulate in appello in sede di discussione, relative all'entità e alle componenti del risarcimento del danno - Estraneità al giudizio di cognizione - Inammissibilità dell'appello.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Al giudice della cognizione non compete alcuna indagine preventiva sulle condizioni economiche dell'imputato, nel momento in cui esercita il potere di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno; pertanto è inammissibile il motivo di appello, formulato in sede di discussione finale, con il quale si introducono questioni relative all'entità ed alle componenti del risarcimento del danno dovuto alla parte civile costituita, trattandosi di questioni diverse da quella relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento, le quali non possono pertanto ritenersi implicitamente comprese in essa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)