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Sez. 5, Sentenza n. 39778 del 29/10/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 289070-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento di una provvisionale - Condizioni economiche dell'imputato - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289070-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)