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Sez. 5, Sentenza n. 37160 del 10/09/2024 Ud. (dep. 09/10/2024) Rv. 287113-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento di una provvisionale - Onere del giudice di motivazione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287113-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di verifica si possono ricavare, a titolo esemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dall'ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)