Sez. 4, Sentenza n. 1436 del 12/12/2023 Ud. (dep. 12/01/2024) Rv. 285633-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)