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Sez. 2, Sentenza n. 26221 del 11/06/2015 Ud. (dep. 22/06/2015) Rv. 264013 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Obbligo del giudice della cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264013-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)