Sez. 5 - , Sentenza n. 3187 del 26/10/2020 Ud. (dep. 26/01/2021) Rv. 280407 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Verifica per il giudice - Limiti - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento versava in una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)