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Sez. 2, Sentenza n. 4905 del 16/07/1983 (Rv. 429794 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE - STATUIZIONE IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429794-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE - STATUIZIONE IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In Sede di provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., nonché di altri provvedimenti cautelari (sequestro conservativo, sequestro giudiziario, ecc.), è preclusa qualsiasi statuizione in ordine alle spese processuali, sia nel caso di emissione della statuizione invocata, sia nell'ipotesi di conclusione del procedimento cautelare con una pronuncia di rigetto, atteso che solo nell'ambito del processo di cognizione ordinaria, e quindi in relazione ai provvedimenti aventi natura di sentenza definitiva, è configurabile la "soccombenza" di cui all'art. 91 cod. proc. civ.. né, in caso di rigetto (pronunciato in contraddittorio) della richiesta di misura cautelare, è sufficiente il principio della causalità (a base di quello della soccombenza) a giustificare una statuizione di condanna alle spese. (V 5324/81, mass n 416070; (V 4823/81, mass n 415532; (V 3598/81, mass n 414209; (V 3892/77, mass n 387581; (contra 3651/80, mass n 407516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)