Sez. 3, Sentenza n. 2880 del 10/05/1982 (Rv. 420766 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La necessità di iniziare una nuova attività - che, ai sensi dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), come modificato dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93, consente al locatore di recedere dalla locazione di immobile ad uso non abitativo - sussiste qualora quest'ultimo manifesti il serio proposito - da valutarsi dal giudice del merito con riferimento alla credibilità oggettiva e con esclusione di qualsivoglia processo alle intenzioni - di volere intraprendere nell'immobile locato una attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalla sua situazione economica o da ragioni di forza maggiore. (V 4158/81, mass n 414830; (Conf 6226/81, mass n 417021).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)