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Sez. 3, Sentenza n. 1905 del 16/05/1975 (Rv. 375596 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - CONDIZIONI - ATTIVITA DI MACELLAIO - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375596-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - CONDIZIONI - ATTIVITA DI MACELLAIO - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - ESTREMI.*

La urgente ed improrogabile necessita richiesta dall'art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253, ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione, sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di dover esercitare o di voler intraprendere nell'immobile locato un'attivita giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalla sua situazione economica o da ragioni di forza maggiore. Nell'ipotesi in cui il locatore deduca, a sostegno dell'Azione di necessita, che egli, di professione macellaio, ha esigenza di trasferirsi dal comune ove risiede al comune ove possiede il locale condotto da altri in locazione prorogata e nel quale intende esercitare la sua attivita, la prova deve riguardare non soltanto l'avvio di una procedura per ottenere una licenza di Esercizio per la detta attivita in quel locale, ma soprattutto le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro relative ad un serio proposito di trasferimento da una Sede ad un'altra e di Esercizio nella nuova Sede di una determinata attivita. (V 2691/73, mass n 366189).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)