Sez. 6, Sentenza n. 21934 del 21/02/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234688 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura adottato dal tribunale - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione - Appello - Sussistenza - Fattispecie in tema di misura patrimoniale di prevenzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (fattispecie in tema di misura di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)