Sez. 5, Sentenza n. 7403 del 26/09/2013 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259532 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Proposizione a giudice incompetente mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Declaratoria di inammissibilità - Illegittimità - Obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)