Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009 Cc. (dep. 25/05/2009) Rv. 243888 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Conversione dell'impugnazione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la "ratio" dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis". (In applicazione di questo principio la S.C. ha qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)