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Sez. 6, Sentenza n. 44632 del 31/10/2013 Ud. (dep. 05/11/2013) Rv. 257809 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Violazione dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257809-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

E deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)