Sez. 6, Sentenza n. 40512 del 20/06/2007 Ud. (dep. 05/11/2007) Rv. 237988 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni indizianti rese da persona successivamente indagata o che avrebbe potuto astenersi dal renderle - Utilizzabilità - Verifica da parte del giudice del riesame - Estensione.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da un soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o di indagato, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, così da introdurre una situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma primo, lett. a) e b) cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)