Sez. 3, Sentenza n. 5934 del 17/12/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 262160 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che, in assenza del predetto "fumus", deve trovare applicazione la prima parte del comma 4-ter, ai sensi del quale il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell'imputato, anche di ufficio e senza formalità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)