Sez. 3, Sentenza n. 40478 del 30/09/2009 Cc. (dep. 19/10/2009) Rv. 244926 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifiche introdotte dal D.L. n. 11 del 2009 - Presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria - Applicabilità alle misure già in atto - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La novella dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., ad opera del D.L. n. 11 del 2009, conv. con L. n. 38 del 2009, che ha introdotto per i reati sessuali la presunzione relativa di adeguatezza soltanto della misura cautelare della custodia carceraria, impone, quale "fatto sopravvenuto", la revoca della diversa misura coercitiva in caso di applicazione e la contestuale sostituzione con quella della custodia carceraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)