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Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 03/03/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246605 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Presunzione di adeguatezza esclusiva della misura - Applicabilità alle misure già in atto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246605-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla n. 38 del 2009, sollevata sul presupposto del contrasto, in punto di applicabilità alle misure già in atto, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost., riguardando infatti il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli di cui alla predetta Convenzione unicamente la pena e non anche le misure cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)