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Sez. 3, Sentenza n. 23961 del 20/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 244080 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati sessuali non attenuati - Modifiche introdotte dalla L. n. 38 del 2009, di conversione del D.L. n. 11 del 2009 - Custodia cautelare carceraria obbligatoria - Applicabilità alle misure cautelari già in essere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244080-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

L'estensione della presunzione legale, sia pure non assoluta, di inadeguatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a quella carceraria, ai reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate", conseguente alle modifiche introdotte all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. dalla legge di conversione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (L. 23 aprile 2009, n. 38), si applica, per il principio "tempus regit actum", anche alle misure custodiali ancora in atto e disposte prima della sua entrata in vigore. (Nella specie il ricorso riguardava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di appello, aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)