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Sez. 6, Sentenza n. 45012 del 06/10/2009 Cc. (dep. 24/11/2009) Rv. 245474 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifiche introdotte dal D.L. n. 11 del 2009 - Presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia carceraria - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245474-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale, introdotta dal D.L. n. 11 del 2009 (convertito nella L. n. 38 del 2009), è previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si applica a coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che devono ancora essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non devono subire alcuna trasformazione in ragione della predetta modifica normativa. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990, in cui la S.C. ha ritenuto che la misura custodiale sia stata erroneamente applicata in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa, a fronte di un quadro cautelare che avrebbe invece imposto la meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)