Sez. 5, Sentenza n. 30435 del 18/04/2018 Ud. (dep. 05/07/2018) Rv. 273807 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Omessa esplicita contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenuta in sentenza - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Ragioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti. (In motivazione la Corte ha chiarito che, pur non essendo indispensabile, ai fini della corretta contestazione, l'indicazione specifica della norma relativa all'aggravante, è comunque necessario l'uso di formule linguistiche chiaramente evocative della peculiare efficacia fidefaciente dell'atto ritenuto falso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)