Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 13/05/1982 (Rv. 420936 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE (NECESSITÀ DI ALLOGGIO AUTONOMO PER IL FIGLIO DEL LOCATORE).*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE (NECESSITÀ DI ALLOGGIO AUTONOMO PER IL FIGLIO DEL LOCATORE).*
Lo stato di necessità, che - ai sensi dell'art. 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978 n. 392 consente al locatore di recedere dal contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, è da ritenere esistente ogni volta che si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, sulla base di un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici, sicché esso ben può essere integrato da un pericolo di danno alla salute di una persona affetta da una malattia rilevante. (nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, il S.C. ha reputato corretta la decisione di merito che ha ravvisato la necessità ex art. 59 della legge n. 392 del 1978 nell'esigenza di assicurare ad un figlio del locatore, convivente con quest'ultimo, un'alloggio autonomo, in quanto cardiopatico e quindi bisognevole di vita separata e tranquilla). (V 6226/81, mass n 417021; (V 4158/81, mass n 414830).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)