Sez. 6, Sentenza n. 26819 del 07/04/2011 Cc. (dep. 08/07/2011) Rv. 250728 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Motivazione del provvedimento - Requisiti - Indicazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza, che poneva all'imputato il generico divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)