Sez. 5, Sentenza n. 5664 del 10/12/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262149 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Individuazione specifica dei luoghi ai quali è interdetto l'accesso - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)