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Sez. 6, Sentenza n. 42021 del 13/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016) Rv. 267898 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Prescrizione dell'obbligo di mantenere una determinata distanza in caso di incontro occasionale con la vittima - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267898-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., oltre al divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l'indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l'accesso è inibito in via assoluta all'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)