Sez. 6, Sentenza n. 14766 del 18/03/2014 Cc. (dep. 28/03/2014) Rv. 261721 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Specificazione dei luoghi oggetto del divieto - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282-ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)