Sez. 5, Sentenza n. 48395 del 25/09/2014 Cc. (dep. 20/11/2014) Rv. 264210 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Individuazione dettagliata dei luoghi oggetto del divieto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)