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Sez. 1, Sentenza n. 4227 del 11/03/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169018 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RILEVANZA SUGLI ATTI DA ESPLETARE - REATI COMMESSI DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO GIÀ ESPLETATO - VALIDITÀ - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - COMPETENZA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169018-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RILEVANZA SUGLI ATTI DA ESPLETARE - REATI COMMESSI DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO GIÀ ESPLETATO - VALIDITÀ - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - COMPETENZA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE D'APPELLO.*

Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità di una norma processuale non rendono invalidi gli Atti già compiuti prima della declaratoria stessa, ma, in base al principio "tempus regit actum", trovano applicazione, dopo la pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, agli Atti che ancora devono essere espletati. Ne deriva che le sentenze delle corti d'assise di primo grado pronunciate nei confronti di imputati minorenni, anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1983, n. 222 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835 "nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato) conservano la loro validità. Gli appelli avverso le stesse sentenze, limitatamente al capo o ai capi concernenti l'imputato o gli imputati minorenni, anche se proposti prima della pubblicazione della menzionata sentenza, debbono essere portati alla cognizione della Sezione per i minorenni della Corte d'appello. (V mass n 164949; (V mass n 164765; (Conf mass n 165563 sulla prima parte S.U. Udienza 7 luglio 1984, cunsolo; (Conf mass n 166290, 165593, 164684, 163942; (contra mass n 166782, 164355, 163195, 162885; (contra Cass sez IV udienza 20 dicembre 1984, boncristiano, in corso di memorizzazione).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)