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Sez. 6, Sentenza n. 14595 del 12/01/2010 Ud. (dep. 15/04/2010) Rv. 246678 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Trasmissione degli atti al P.M. per il nuovo giudizio - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri del giudice d'appello - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246678-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per erronea qualificazione giuridica del fatto, rinviando gli atti al P.M. perché si proceda ad un nuovo giudizio, è tenuto ad accertare che il fatto è diverso da quello contestato, senza poterne verificare in tale ipotesi la fondatezza o meno, in quanto sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio, violandone pertanto in maniera irreparabile il diritto di difesa. (Fattispecie in cui il giudice d'appello ha posto il problema della corretta qualificazione giuridica del fatto, senza offrire indicazioni sulla sua diversità rispetto a quello contestato, ed omettendo di individuare la diversa norma violata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)