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Sez. 6, Sentenza n. 26284 del 26/03/2013 Ud. (dep. 17/06/2013) Rv. 256860 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Condizioni - Interesse concreto della parte impugnante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256860-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui l'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado ravvisando un'ipotesi di un unico "fatto diverso", invece, di rilevare la coesistenza del fatto già giudicato dal tribunale e di un "fatto nuovo", per il quale solo dovevano essere trasmessi gli atti al P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)