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Sez. 6, Sentenza n. 34828 del 01/07/2009 Ud. (dep. 08/09/2009) Rv. 244770 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - Trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 604, comma terzo, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244770-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al P.M. a norma dell'art. 604, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado, ravvisando nei fatti contestati gli estremi della corruzione piuttosto che quelli della concussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)