Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015 Ud. (dep. 12/10/2015) Rv. 265608 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Condizioni - Interesse concreto della parte impugnante - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare in quanto assolto in primo grado e quindi interessato alla conferma di tale esito decisorio con una pronuncia di merito da parte del giudice di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)