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Sez. 4, Sentenza n. 51751 del 18/11/2014 Ud. (dep. 12/12/2014) Rv. 261578 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Condizioni - Interesse concreto della parte impugnante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261578-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

E ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello ha dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., purché sia configurabile un concreto interesse della parte ad impugnare. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la ricorrenza dell'interesse ad impugnare giacché il giudice di primo grado aveva modificato l'originario addebito in termini di maggior favore per l'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)