Sez. 5, Sentenza n. 14366 del 27/01/2012 Ud. (dep. 16/04/2012) Rv. 252474 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Ricorso dell'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado con trasmissione degli atti al P.M. - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È inammissibile, per difetto di interesse, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero, in quanto detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato. (In motivazione la S.C. ha evidenziato la diversità del ricorso del P.M., istituzionalmente preposto all'esatta applicazione della legge processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)