Sez. 5, Sentenza n. 22262 del 26/04/2011 Ud. (dep. 03/06/2011) Rv. 250580 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza con la quale il giudice di appello annulli la decisione di primo grado e trasmetta gli atti al P.M. perché proceda per il diverso fatto risultato in dibattimento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice di appello annulli la decisione di primo grado e trasmetta gli atti al P.M. perché proceda per il diverso fatto risultato in dibattimento, trattandosi di statuizione che non determina alcun pregiudizio per l'imputato in quanto non ne compromette la facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini o del nuovo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)