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Sez. 1, Sentenza n. 5774 del 14/10/2015 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 266035 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Riesame - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Termine perentorio per il deposito della motivazione - Decisioni il cui dispositivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore della modifica normativa - Applicabilità della nuova disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266035-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - così come modificato dall'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo - non è applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)