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Sez. 3, Ordinanza n. 41877 del 10/10/2007 Cc. (dep. 14/11/2007) Rv. 237937 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sopravvenuta perdita di efficacia di misura interdittiva - Permanenza di interesse ad impugnare - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237937-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

L'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi, revocati o divenuti inefficaci, può permanere, in concreto, in relazione alla disposizione dell'art. 405, comma primo bis, cod. proc. pen., secondo cui, ove la Corte di Cassazione si pronunci in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non siano acquisiti, successivamente, ulteriori elementi, il P.M. è tenuto a formulare richiesta di archiviazione; ma, in tal caso, incombe sul ricorrente l'onere di allegare che l'attività investigativa si sia esaurita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)