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Sez. 5, Sentenza n. 35848 del 11/06/2018 Cc. (dep. 26/07/2018) Rv. 273631 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Soggetto indagato per reato aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991 - Doppia presunzione contenuta nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Condizioni -Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273631-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui tra l'emissione dell'ordinanza e i fatti contestati all'indagato era trascorso un lasso di tempo di circa sette anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)