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Sez. 5 - , Sentenza n. 35847 del 11/06/2018 Cc. (dep. 26/07/2018) Rv. 274174 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reato aggravato dall’art. 7, legge n. 203 del 1991 – Custodia cautelare in carcere – Presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – Operatività – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274174-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare. (Fattispecie in cui tra la data dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e i fatti addebitati all'indagato erano decorsi circa cinque anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)