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Sez. 4, Sentenza n. 20987 del 27/01/2016 Cc. (dep. 19/05/2016) Rv. 266962 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di adeguatezza - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Valutazione ai fini della attualità delle esigenze cautelari - Necessità.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266962-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma terzo cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dei fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, essere espressamente considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275, cod. proc. pen., trovare contrasto in "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)