Sez. 5, Sentenza n. 52628 del 23/09/2016 Cc. (dep. 13/12/2016) Rv. 268727 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 416 - Bis cod. pen. - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Obbligo del giudice di valutazione della sua rilevanza sulla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato (nella specie circa sette anni) il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)